Avviso liquidazione imposta registro : è nullo se non viene allegata la sentenza civile oggetto di registrazione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Dic 14, 2018 |


Avviso liquidazione registrazione sentenza civile.

In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 54 comma 5 DPR 131/1986 che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della Legge 212/2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.

Cassazione Civile ordinanza n. 29491 del 16-11-2018

 

** DPR n. 131 del 26-04-1986

Articolo 54 Riscossione dell’imposta in sede di registrazione

Comma 5. Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’articolo 15, l’ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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