La contribuente proponeva appello e la CTR del Lazio lo accoglieva sul rilievo che l’accertamento induttivo eseguito dall’ Ufficio ai sensi dell’art. 39 comma 1 DPR 600/1973 era basato su presunzioni semplici che si dovevano ritenere vinte in base ai documenti prodotti dalla società, fra cui una relazione stragiudiziale , asseverata con giuramento, redatta dall’agronomo dalla stessa incaricato.
Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR , laddove ha ritenuto che la perizia ( dell’agronomo ) versata in atti dalla contribuente consentisse di ritenere congruo il valore della produzione indicato nelle scritture contabili, dato che essa evidenziava quali erano i dati statistici realizzati dall’Area Decentrata dell’Agricoltura della Regione Lazio che individuavano per le annualità in contestazione le produzioni medie di grano duro per ettaro e metteva in risalto , tra l’altro, la porosità del terreno che influiva negativamente sulla produttività del terreno .
La perizia di parte ( tanto più nel processo tributario , nel quale esiste un maggiore spazio per le prove atipiche ) , può infatti costituire fonte di convincimento del giudice, il quale può porla a fondamento della decisione, a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.