Accertamento ICI : se non consegnato al destinatario vi è obbligo invio raccomandata informativa – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Giu 17, 2018 |


Accertamento ICI : se non consegnato al destinatario il messo comunale è obbligato ad inviargli la raccomandata informativa.

Il Contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti con riferimento all’imposta comunale sugli immobili ( ICI ) per l’anno 2011, eccependo di non avere mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, del quale era venuto a conoscenza soltanto dopo che gli era pervenuta un’ Ingiunzione di pagamento. Chiedeva quindi l’annullamento della notifica dell’avviso e, in via cautelare, la sospensione dell’ Ingiunzione di pagamento.

L’atto impositivo in questione risulta essere stato notificato dal messo comunale presso l’abitazione del Contribuente mediante consegna a mani della figlia non convivente , in momentanea assenza del destinatario. Per cui , ne eccepiva: 1) la nullità poiché la figlia non era con lui convivente e 2 ) per essere mancato l’invio della lettera raccomandata prescritta dall’ art. 60 DPR 600/1973 ( comma 1 b-bis  : se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata )

La relata di notifica in calce all’avviso di accertamento non dà conto dell’invio della prescritta raccomandata che, come dinanzi si è visto, deve seguire la consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario quando la notifica sia eseguita dal messo comunale ai sensi dell’ art. 60 DPR n. 600 del 1973. L’essenzialità di quest’ultimo adempimento, necessario al perfezionamento della notifica, trova a sua volta conferma nella giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. Civ. n. 2868/2017 ), con la conseguenza che la sua mancanza determina un vizio di nullità che, per essere stata formalmente eccepito nel caso di specie, deve essere oggetto di declaratoria.

Nella situazione così creatasi, solo a ricezione dell’ingiunzione di pagamento il Contribuente ha avuto notizia della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune impositore . Quest’ultimo atto impositivo, ancorché non impugnato per vizi suoi propri, viene qui in considerazione quale veicolo di conoscenza della pretesa e per tale riguardo è opportuno ricordare che con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto al contribuente il diritto di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale sia comunque venuto a conoscenza, quando la stessa invalidità, impedendo la conoscenza dell’atto e quindi la relativa impugnazione, abbia prodotto l’avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile.

Alla stregua di quanto fin qui osservato, è d’obbligo l’accoglimento del ricorso nel senso della declaratoria di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, con ogni conseguenza sulla legittimità della procedura seguitane., con condanna del Comune impositore al pagamento delle spese di lite oltre alla maggiorazione del 50% per le spese della procedura di mediazione ex art. 15 comma 2-septies DLGS 546/1992.

Commissione Tributaria Provinciale Bergamo sentenza n. 117 del 2-03-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

contribuenteweb@gmail.com