Accertamento di magazzino: effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto – Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Set 18, 2018 |


Effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto , conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, ai sensi dell’art. 4 comma 1 DPR e deduzione dei costi in nero nell’accertamento di magazzino.

Nell’ipotesi contemplata dall’art. 4, comma 1, D.P.R. 441/97, ove i verificatori procedano alla conta fisica delle giacenze rinvenute, le presunzioni conseguenti alla rilevazione fisica dei beni operano solamente nell’anno di accesso, ovvero con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d’imposta oggetto di controllo.

Ne deriva che non è consentito all’Amministrazione Finanziaria, al fine di superare la presunzione, effettuare una “spalmatura” delle presunte cessioni, sugli anni anteriori a quello dell’accertamento e che si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni.

Così, hanno deciso i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. 3, con la sentenza n. 1707/16, pronunciata il 14/06/2017 e depositata in segreteria il 19/09/2017, che hanno ritenuto fondato il ricorso, osservando che le presunzioni di cessione in nero accertate sulla base di presunzioni scaturiscono dal confronto dell’inventario di magazzino redatto dalla parte alla data del 17/04/2015 con l’inventario fisico redatto dai verificatori alla data del 05/05/2015.

Appare chiaro che, come rilevato dai ricorrenti, tali dati non possono essere riferiti apoditticamente all’anno d’imposta 2011, oggetto degli impugnati atti per ragioni sistemico temporali. Infatti, alcuna attendibilità può essere attribuita ad una metodologia di accertamento che in maniera randomica cerchi di spalmare le cessioni effettuate in nero, presunte dal confronto dei suddetti inventario redatti nel 2015, su tutti gli anni oggetto della verifica, ritenuto che tale attività è stata effettuata in modo causale ed ampiamente discrezionale dall’Ufficio Finanziario, il quale non ha nemmeno considerato ai fini dell’accertamento i costi in nero deducibili nell’accertamento di magazzino.

Infatti, la ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi extracontabili per l’anno 2011, oltre ad essere effettuata sulla base di mere presunzioni scaturite dai dati rilevati e confrontati solo nell’anno 2015, non ha tenuto conto dei relativi costi deducibili.

Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento sentenza n. 1707 del 19-09-2017

 

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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