La Commissione Tributaria Provinciale della Spezia (Sent. 257/2018) conferma il proprio orientamento in tema di notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo pec: sono illegittime le notifiche effettuate dall’ Agente della Riscossione(ex Equitalia), ai contribuenti dove venga utilizzata la posta elettronica certificata con la semplice allegazione di un file .pdf e senza tra l’ altro l’attestazione di conformità.
E’ questo il principio di diritto – espresso ancora una volta dalla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia – con provvedimento a firma del Relatore Dott.ssa MANNI e Presidente Dott. Maurizio CAPORUSCIO
Il Giudice Tributario ha accolto le argomentazioni difensive – ribadendo e confermando la propria posizione in tema di notifiche a mezzo pec :
“la cartella esattoriale allegata alla PEC è un semplice file “pdf” privo dell’estensione “p7m”, la quale rende valido il documento firmato digitalmente. Si tratta, quindi, della copia informatica di un documento analogico (art. 22CAD) e non di una copia informatica dell’originale (art. 23 CAD). Manca inoltre l’attestazione di conformità della cartella notificata all’originale. La notifica in oggetto è, quindi, nulla”.
La semplice scansione della cartella cartacea, in violazione delle norme che disciplinano la trasmissione di atti e documenti informatici è illegittima così come è illegittimo l’ intero processo notificatorio .
Commissione Tributaria Provinciale la Spezia sentenza n. 257 dell’ 11-09-2018