Rilevabile d’ufficio la prescrizione dei contributi Inps .
Secondo l’ormai consolidato orientamento di legittimità , nella materia previdenziale , a differenza che in quella civile , il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti.
Detto principio , fissato dall’art. 3 comma 9 Legge 335/1995, vale per ogni forma di di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 Legge 335/1995 , si applica anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge.
Parimenti consolidato è il principio secondo cui la relativa eccezione non rientra tra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall’art. 437 cpc .
Infatti il divieto di nuove eccezioni in appello concerne soltanto l’eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi , modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio e non può quindi inerire all’eccezione di prescrizione in discorso.
Cassazione Civile ordinanza n. 31345 del 4-12-2018