Ingiunzione Fiscale nulla senza prova notifica prodromico avviso accertamento .

Posted By contribuenteweb on Mag 17, 2018 |


Senza prova notifica avviso accertamento è nulla la successiva Ingiunzione Fiscale.

Con riferimento alla sollevata eccezione di omessa notifica del prodromico avviso di accertamento ICI annualità 2010 e 2011 , si rileva che l’ente impositore ha prodotto in atti la fotocopia di un avviso di ricevimento postale, del quale non è dato, però, di evincere con certezza la riconducibilità all’avviso di accertamento prodromico alla Ingiunzione Fiscale impugnata, non essendovi sull’avviso di ricevimento postale alcun elemento di richiamo all’accertamento che ne consenta la riconduzione.

Ne consegue che non può ritenersi esistente valida prova del fatto che la Ingiunzione Fiscale opposta sia stata preceduta da valido titolo impositivo, con accoglimento del ricorso promosso dal Contribuente.

Commissione Tributaria Provinciale Lecce sentenza n. 1642 del 14-05-2018

 

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