Illegittima la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale.
Il Collegio osserva come il messaggio di posta elettronica certificata, sebbene astrattamente valido per la notifica di una cartella di pagamento, non può però contenere file con estensione .pdf anziché .p7m
Solo quest’ultimo , infatti, garantisce l’immodificabilità e l’integrità del documento informatico.
Pertanto, ad oggi, si può affermare che soltanto il file .p7m garantisce l’integrità ed immodificabilità del documento informatico-ma anche per quanto attiene la firma digitale- l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la provenienza dell’atto.
Al contrario con il semplice .pdf non viene prodotto l’originale della cartella ( come ad esempio tramite notifica a mezzo posta ) , ma solo una copia elettronica senza valore.
Solo con l’estensione .p7m del file notificato ( estensione che rappresenta la busta crittografata contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica ) si può attestare la certificazione della firma stessa.
Diversamente la notificazione via PEC non è valida, con il conseguente annullamento delle cartelle inoltrate.
Commissione Tributaria Provinciale Genova sentenza n. 411 del 13-04-2018