Sezioni Unite: opposizione pignoramento credito tributario, competente la Commissione Tributaria- Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Dic 20, 2018 |


Opposizione a pignoramento per crediti di natura tributaria: competente la Commissione Tributaria. 

La Cassazione Civile, Sezioni Unite, sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal Tribunale di Napoli,

Rilevato che:
– il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 59, 3° co., della l. n. 69/09, questione di giurisdizione in relazione al capo dell’opposizione riassunta dinanzi a lui con la quale si è fatta valere, in relazione alle poste di credito di natura tributaria, l’illegittimità derivata del pignoramento per l’omessa notificazione degli atti presupposti;
– in relazione a quelle poste la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva declinato la propria giurisdizione;
– il giudice dell’esecuzione ha quindi sostenuto che la giurisdizione spetti al giudice tributario e non già a quello ordinario;

Considerato che:
– in generale, il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento, relativo ad atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta al giudice tributario in base alla previsione degli artt. 2, 1° comma, e 19, Iett. d), dei d.Igs. 31 dicembre 1992 n. 546, quando le cartelle riguardino tributi (Cass., sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994);
– in particolare, l’opposizione agli atti esecutivi fondata sulla deduzione di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento non può che essere proposta dinanzi al giudice tributario; e ciò in base all’art. 2, 1° comma, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/92, che ancora il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria alla notificazione della cartella di pagamento o comunque del titolo esecutivo, nonché, sul piano sistematico, al rilievo che l’atto di pignoramento non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento è il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario, in quanto tale idoneo a suscitare l’interesse ad agire (Cass., sez. un., 5 giugno 2016, n. 13916 e, da ultimo, ord. 28 giugno 2018, n. 17126);
– la Corte costituzionale ha ribadito che la contestazione dell’attività di riscossione, che si esprime con l’iscrizione a ruolo e con la notificazione della conseguente cartella di pagamento, corrisponde all’area sino alla quale si espande la giurisdizione tributaria, con le sue connotazioni di pienezza e di esclusività (Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114);
– nel caso in esame con l’opposizione si contesta l’attività di riscossione, in quanto, pur indirizzandosi al pignoramento, si lamenta l’omessa notificazione delle cartelle;
– per conseguenza va affermata la giurisdizione del giudice tributario nei limiti in cui le cartelle si riferiscono a poste di credito di natura tributaria;
– ne segue la cassazione della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha declinato la propria giurisdizione;

PER QUESTI MOTIVI

dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti, in relazione al capo dell’opposizione promossa dinanzi al giudice dell’esecuzione con la quale si è fatta valere, in relazione alle poste di credito di natura tributaria, l’illegittimità derivata del pignoramento per l’omessa notificazione delle cartelle prodromiche e cassa la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Cassazione Civile Sezioni Unite Ordinanza n. 32729 del 18-12-2018

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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