CTR Bari : prescrizione triennale Bollo auto anche se non vengono impugnati gli avvisi di accertamento – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Ott 31, 2018 |


La società contribuente appellava la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento, per omesso pagamento della tassa automobilistica dell’anno 2005 ( circa € 11.000 ). Tra l’altro, eccependo che erroneamente il primo Giudice , dopo aver ritenuto definitivi gli avvisi di accertamento ha applicato il termine di prescrizione ordinaria decennale in luogo del termine triennale per il recupero del credito relativo all’omesso versamento della tassa automobilistica, previsto dall’ art. 5 Decreto legge 953/1982 così come modificato dall’art. 3 Decreto legge 2/1986 convertito in Legge 60/1986.

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ritiene fondato il motivo di appello inerente la intervenuta prescrizione del credito vantato dall’amministrazione.

Sul punto infatti deve essere rammentato che il precedente contrasto giurisprudenziale è stato ormai risolto dall’intervento delle S.U. della Corte di Cassazione ( sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 ).

Infatti la Cassazione ha stabilito quale principio generale valido per tutti gli atti di riscossione, che “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva” produce solo l’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale”.

Pertanto poiché gli atti di accertamento sono stati notificati alla contribuente entro l’ 11 novembre 2008 e la stessa ha omesso di impugnarli, la definitività degli stessi deve essere collocata al 10 febbraio 2009 (60 giorni dopo) e, pertanto un eventuale nuovo atto interruttivo della prescrizione avrebbe dovuto intervenire entro il 9 febbraio 2012.

Invece è la stessa odierna appellata, che evidenzia come la notifica della cartella di pagamento sia stata perfezionata il 2 agosto 2012, quando il diritto alla riscossione era ormai prescritto.

Per queste considerazioni, in relazione alla intervenuta prescrizione, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglie l’appello della società contribuente.

Commissione Tributaria Regionale Puglia sentenza n. 3140 del 26-10-2018

 

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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