Verbale codice stradale non consegnato al destinatario: notifica nulla in assenza invio raccomandata informativa – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Lug 11, 2018 |


Cassazione : obbligo invio raccomandata informativa se il Verbale codice stradale non viene consegnato al trasgressore.

La contribuente conveniva in giudizio, nel giugno 2011, il comune di Roma, chiedendo di annullare la cartella n. ______, per omessa notifica dei verbali sottesi ed emessi per violazioni al codice stradale.

Il giudice di pace, nel contraddittorio con il concessionario e l’ente locale costituitisi, accoglieva l’opposizione solo in parte, rigettandola quanto ad alcuni verbali , ritenendo al riguardo rituali le relative notifiche.

Il tribunale rigettava l’appello della contribuente osservando che le notifiche erano state effettuate a norma dell’art. 139 cod. proc. civ., e che il mancato invio della raccomandata di cui al quarto comma della citata norma, era da considerarsi mera irregolarità non inficiante il procedimento notificatorio.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la contribuente con un unico motivo di ricorso in cui prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ., poiché il mancato invio della comunicazione di cui al quarto comma della norma doveva ritenersi causa di nullità.

Deve dunque valutarsi la conseguenza, in diritto, del mancato invio della raccomandata di cui all’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., sulla validità della notifica. Essendo pacifico il mancato invio della ricordata raccomandata, va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dal comune di Roma in relazione all’omessa trascrizione delle relate di notifica e all’omessa indicazione della loro collocazione processuale. Atteso quanto indiscusso, il motivo risulta idoneamente specifico, e dunque ammissibile.

Ciò posto, va detto che risolvendo un contrasto effettivamente sussistente, le Sezioni Unite di questa Corte ( n. 18992 del 31-07-2017 ) hanno di recente affermato che nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, cod. proc. civ., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario .

Ne consegue la fondatezza del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’opposizione alla cartella esattoriale di cui in narrativa.

Cassazione Civile sentenza n. 18055 del 10-07-2018

 

** Art. 139 codice procedura civile ( Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio )

1 Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente , la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

2- Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi , l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

3- In mancanza delle persone indicate nel comma precedente , la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione , l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

4- Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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