Tribunale Lavoro Civitavecchia : estratto ruolo e prescrizione successiva notifica cartella contributi IVS – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 3, 2018 |


Il ricorso è fondato e va accolto. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità della domanda avverso gli estratti di ruolo.

Il ruolo, benché atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d’imposta.

Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all’ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell’estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l’unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi.

Priva di pregio risulta inoltre l’eccezione preliminare di tardività dell’opposizione, formulata dall’Inps, sia perchè proposta oltre il termine dei 20 giorni ex art. 617 che dei quaranta giorni previsto dall’art. 24 DLGS 46/1999.

Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si ha:

  • opposizione agli atti esecutivi, quando si fa valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l’annullamento dell’atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratta di vizio formale di quest’ultimo denunciabile ai sensi dell’art. 617 cpc;
  • opposizione all’esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell’ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale.

Occorre evidenziare che mediante l’opposizione all’esecuzione è possibile far valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all’art. 24 DLGS 46/1999. In particolare, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 618 bis cpc.

Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva relativamente ai crediti contributivi IVS e somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento opposte , considerato che da un esame della documentazione depositata, le notifiche risultano regolarmente eseguite ma non sussistono validi atti interruttivi in quanto non notificati.

Pertanto tra l’ 11-5-2002 ed il 19-2-2003, date di notifica delle 3 cartelle e la data di deposito del ricorso avvenuto il 4-3-2014, è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano documentato validi atti interruttivi della stessa.

Tribunale Civitavecchia Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Pia De Benedictis, sentenza del 24-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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