Tribunale Civitavecchia : la rateazione ed il pagamento parziale NON costituiscono riconoscimento del debito e NON interrompono la prescrizione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 1, 2018 |


Il ricorrente, a fondamento del ricorso, ha dedotto la nullità del preavviso di fermo amministrativo per mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito nonché la prescrizione del credito.

Deve rigettarsi preliminarmente l’eccezione di inammissibilità della domanda per tardività del deposito sollevata dalle parti resistenti.

Ed invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( ordinanza n. 15354/2015 ) ha affermato il principio, cui si ritiene di dover aderire che: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”.

Conseguentemente, poiché il fermo non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, la sua impugnazione deve intendersi come azione di accertamento negativo da proporsi liberamente, senza l’osservanza di termini rigidi.

Nel merito, invece, la domanda è parzialmente accoglibile limitatamente alla prescrizione del credito portato dalle cartelle n._______ . Ai sensi dell’art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/1995 deve infatti ritenersi decorso il termine quinquennale prima della notifica del preavviso di fermo intervenuta il 2-7-2014.

L’opposizione, limitatamente a tale eccezione deve intendersi quale ricorso ex art. 615 codice procedura civile ed occorre evidenziare che mediante l’opposizione all’esecuzione è possibile far valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all’art. 24 DLGS 46/1999.

In particolare, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 618 bis codice procedura civile .

Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva relativamente ai crediti contributivi IVS e somme aggiuntive portati dalle cartelle di pagamento sopra citate, considerato che da un esame della documentazione depositata, le notifiche risultano regolarmente eseguite.

Né può accogliersi l’eccezione sollevata dall’Inps in virtù della quale la domanda di pagamento dilazionato ed il versamento parziale del dovuto costituirebbero riconoscimento di debito interrompendo così il decorso prescrizionale. Al contrario, eventuali pagamenti parziali, realizzati a seguito di presentazione di istanza di rateizzazione ove non accompagnati dalla precisazione della loro effettuazione in acconto, non possono valere come riconoscimento della propria posizione debitoria, né costituire validi atti ai fini interruttivi della prescrizione.

Tribunale Lavoro Civitavecchia , dott.ssa Maria Pia De Benedictis, sentenza del 17-10-2018

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

contribuenteweb@gmail.com