DPR n. 602 del 29-09-1973
Articolo 50 Termine per l’inizio dell’esecuzione
Comma 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
Comma 2.
Se l’espropriazione non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Comma 3.
L’ avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data della notifica