Sovraindebitamento : i titolari del diritto di credito sono gli enti impositori e NON Agenzia delle Entrate Riscossione – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Lug 15, 2018 |


Vista la proposta di accordo ai creditori e la relativa attestazione di fattibilità del piano e considerato che l ‘ OCC ha dato atto che non risultano atti in frode , né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dalla ricorrente.

Dato atto che l’ Agenzia delle Entrate Riscossione riveste la qualifica di soggetto creditore solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione , mentre non è titolare dei restanti crediti per la cui riscossione agisce, la legittimazione a prestare il consenso alla proposta prevista dall’art. 11 Legge 3/2012 spetta unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito. Solo costoro possono contestare l’eventuale ammontare del credito indicato dalla ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano.

Ritenuto quindi che il voto espresso dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione  per i crediti di competenza degli enti impositori ( INPS, Comune Bologna e Camera di Commercio ) non sia stato validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito.

Considerato che gli enti impositori , se pur regolarmente notiziati della proposta, non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione e, pertanto, vanno ritenuti tacitamente favorevoli.

Tenuto conto che il totale dei crediti tacitamente favorevoli supera la percentuale del 60% ( maggioranza prevista dall’art. 11 comma 2 Legge 3/2012 ) e ritenuto che l’accordo con i creditori deve considerarsi raggiunto, il piano può essere omologato in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori.

Tribunale Bologna , Giudice Antonella RIMONDINI, decreto n. 4381 del 27-04-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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