L’iscrizione a ruolo compiuta sulla base delle sole fatture relative al contratto per somministrazione di servizio idrico è effettuata in mancanza di un titolo esecutivo ed è illegittima.
Le società di riscossione del servizio idrico non possono iscrivere a ruolo la tariffa per riscuoterla dall’utente in quanto la stessa è ” un’entrata di diritto privato” per la quale si rende necessario il titolo esecutivo e, le semplici fatture del gestore che eroga il servizio non lo sono.
A stabilirlo, il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 718/2015 che ha ritenuto illegittima la procedura di riscossione mediante ruolo in quanto avvenuta in carenza di titolo esecutivo, richiamando la sentenza di Cassazione, la n. 17628/2011.