Riscossione IRPEF : prescrizione quinquennale – Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Ott 29, 2019 |


PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI ERARIALI (IRPEF) ED ASSENZA DI VALIDITÀ LEGALE DEI REFERTI DI NOTIFICA PRODOTTI DALL’ AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

A fronte dell’impugnazione da parte del contribuente di alcune cartelle di pagamento tramite gli estratti di ruolo con cui veniva eccepita la prescrizione estintiva quinquennale con conseguente estinzione dell’obbligazione tributaria, con la sentenza n. 4260/06/19 pronunciata il 18/03/2019 e depositata in segreteria il 23/09/2019, la CTP di Palermo ha statuito l’intervenuta prescrizione delle cartelle opposte, essendo decorsi 3 anni per il bollo auto e 5 anni per i tributi locali (Tarsu e Tares) e per IRPEF, sanzioni ed interessi iscritti a ruolo, dall’anno d’imposta e/o dalle notifiche delle cartelle alla data di ricezione delle fotocopie degli estratti di ruolo (14/11/2017).

Il Collegio ha ritenuto inoltre che, stante le contestazioni sollevate dal contribuente ex. artt. 2712 e 2719 c.c., in merito alle copie fotostatiche dei referti di notifica prodotti, che non potevano acquisire la funzione di prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento, hanno disposto che le copie dei documenti allegati da controparte non solo non sono state autenticate da un pubblico ufficiale, quindi processualmente sono privi di validità legale, ma le fotocopie allegate non sono catalogate e raggruppate per cartella onde rappresentare distintamente i diversi procedimenti notificatori.

 

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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