Rilevabile d’ufficio l’illegittimità dell’ ipoteca esattoriale – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Mag 9, 2019 |


L’ iscrizione di una ipoteca è un atto giuridico.

Quando a fondamento della domanda sia invocata l’esistenza o – come nella specie – l’invalidità di un atto giuridico , compito del Giudice di merito è verificare la conformità dell’atto che si sottopone al suo esame, col relativo schema legale: e quindi la sussistenza dei presupposti, il rispetto delle forme e la pertinenza dei contenuti.

La difformità d’un atto giuridico rispetto al suo schema legale è sempre rilevabile d’ufficio , sotto qualsiasi profilo , a meno che non sia la legge a riservare espressamente una determinata eccezione all’iniziativa di parte.

Costituisce, infatti, principio generale del nostro sistema processuale quello secondo cui tutte le eccezioni non riservate espressamente dalla legge alla parte sono rilevabili anche d’ufficio.

La circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti, sia preceduto dal compimento d’un altro atto prodromico, e che quest’ultimo non sia stato compiuto, è una eccezione rilevabile d’ufficio , non essendovi alcuna norma che la riservi all’iniziativa della parte.

Principio generale dell’ordinamento – e, vorrebbe dirsi , principio generale di civiltà -è che l’ amministrazione finanziaria non possa compiere atti a sorpresa  in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli.

Questo principio trova applicazione sia nel caso in cui l’amministrazione finanziaria intenda procedere ad esecuzione forzata in danno del contribuente ( art. 50 comma 2 DPR 602/1973 ) , sia nel caso in cui intenda semplicemente iscrivere ipoteca sui suoi beni ( articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea) .

Quanto poi alla deduzione secondo cui il contribuente non aveva mai eccepito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto eseguita sotto la soglia del credito di € 8.000,00 ( attualmente € 20.000,00) , la stessa è rilevabile d’ufficio.

Cassazione civile sentenza n. 12237 del 9-05-2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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