Repetita iuvant : i crediti contributivi si prescrivono in 5 anni – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Giu 25, 2018 |


I crediti contributivi si prescrivono in 5 anni.

Il Contribuente ha proposto opposizione presso il Tribunale di Cosenza contro intimazione di pagamento, fondata sulla cartella esattoriale, emessa per contributi dovuti all’ INPS.

Il Giudice del Lavoro di Cosenza ha accolto l’opposizione, ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione al credito portato dalla cartella esattoriale non opposta, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 46/1999, nei quaranta giorni successivi alla notifica.

Sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, domandando l’applicazione del termine decennale di prescrizione.

La Cassazione, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, ha rigettato il ricorso dell’ Inps ribadendo che:

«la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi del l’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».

Cassazione Civile ordinanza n.16508 del 22-06-2018

 

ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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