Prova notifica PEC : in giudizio vanno depositati i files digitali – Avv. Luciano Francesco Marranghello

Posted By contribuenteweb on Lug 24, 2018 |


La prova della notifica via PEC – dell’Avviso di accertamento o della Cartella di pagamento- va data depositando in giudizio i file digitali delle richiamate ricevute di accettazione e di consegna ovvero corredare le relative stampe munite dell’attestazione di conformità.

Per quanto attiene alla notifica via PEC nel processo tributario si evidenzia che la materia è disciplinata dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, secondo cui la notifica delle cartelle di pagamento può avvenire con le modalità di cui al decreto del DPR n. 68 del 2005 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, non applicandosi l’art. 149 c.p.c. (…).

Più segnatamente il citato DPR n. 68 dispone che vengano certificate dai gestori di posta elettronica accreditati le fasi fondamentali dei documenti quali l’invio e la ricezione. (…)

Conseguentemente la validità della notifica a mezzo PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta dell’accettazione e da quella dell’avvenuta consegna.

Da quanto rappresentato emerge che i file delle suddette ricevute di accettazione e di consegna sono da ritenere documenti idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via PEC; mentre nel caso in cui vengono prodotte in giudizio anziché i richiamati documenti informatici in originale, solo le stampe di dette ricevute, la relativa notifica PEC non può dirsi regolare, sia perché non sono on grado di comprovare quale atto effettivamente sia stato effettivamente allegato alò messaggio originale inviato al destinatario sia perché trattasi di semplici fogli di carta dai quali non è possibile in alcun modo riconoscere l’originale. A tal riguardo le suddette stampe ben potrebbero essere artatamente create attraverso programmi di redazione testo oppure foto ritocco.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate DP3 di Roma, nella fattispecie, per comprovare la regolarità della notifica avrebbe dovuto depositare in giudizio i file digitali delle richiamate ricevute di accettazione e di consegna ovvero corredare le relative stampe munite dell’attestazione di conformità.

Commissione Tributaria Regionale Lazio sentenza n. 5189 del  13-09-2017

 

LUCIANO FRANCESCO MARRANGHELLO
AVVOCATO

FORO DI CIVITAVECCHIA

contribuenteweb@gmail.com