Prova notifica : l’ indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata, poiché non è riconducibile all’agente postale.

Posted By contribuenteweb on Giu 13, 2018 |


Prova notifica : l’ indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non gode di fede privilegiata, poiché non è riconducibile all’agente postale.

Ove l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c. c., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo ciò che accade di solito ( id quod plerumque accidit ), ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

Nel caso in esame, indubitabilmente, all’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all’agente postale, posto che gli avvisi di ricevimento, di cui all’art. 37 del codice postale, sono predisposti dagli interessati.

Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che l’avviso di ricevimento è avviato insieme con l’oggetto cui si riferisce e che l’agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest’ultimo dal destinatario , provvedendo a rispedire subito all’interessato la ricevuta così completata , comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova.

Altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, cui va rinviato il giudizio, previa cassazione della sentenza impugnata, dovrà, per conseguenza, valutare le suddette indicazioni, al fine di verificare se l’agente per la riscossione abbia soddisfatto anche in via presuntiva l’onere probatorio su di lui incombente e se, per conseguenza, spetti al contribuente provare di essersi trovato nell’impossibilità di prendere cognizione degli atti.

In definitiva, la CTR avrebbe dovuto esaminare quali elementi oggettivi avrebbero potuto, in tesi, corroborare le risultanze dell’avviso di ricevimento – in sé equivoche, giacché alla trascrizione dei numeri identificativi di più cartelle si contrapponeva la mancata indicazione dell’invio multiplo – in modo da fondare il fatto noto su cui costruire la presunzione.Che, per converso, la CTR ha individuato in modo assiomatico e probabilistico gli ulteriori elementi, finendo in tal modo per restituire un valore oggettivo all’unico riscontro (la pluralità delle indicazioni sull’avviso di ricevimento) che la parte rescissoria della sentenza di legittimità aveva già dichiarato incapace di costituire ex se il fatto noto.

Cassazione Civile ordinanza n. 15261 del 12-06-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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