Processo Tributario : il termine ex art. 32 DLGS 546/1992 è perentorio – Dott. Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Feb 25, 2019 |


Processo Tributario : il termine ex art. 32 DLGS 546/1992 è perentorio

A seguito dell’impugnazione delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse incorporate, sulla mera conoscenza degli estratti di ruolo per violazione dell’art. 25 – DPR. n. 602/73, a seguito della mancata rituale e valida notifica delle cartelle di pagamento medesime, a fronte della tardiva produzione documentale della Riscossione Sicilia in violazione dell’osservanza delle norme sulle formalità di produzione dei documenti (ex art. 32 c. 1 D.Lgs, 546/1992), ledendo, così, il diritto della difesa e del principio del contraddittorio costituzionalmente garantito sanciti rispettivamente dagli art. 3, 24 e 111 della Costituzione, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la sentenza n. 195/01/20198 pronunciata il 14/12/2018 e depositata il 01/02/2019, ha accolto il ricorso del contribuente con condanna dell’Agente della Riscossione alle refusione delle spese di giudizio.

In particolare, i giudici di primae curae hanno disposto che sul solco della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e della Commissione che i termini di cui all’art. 32 c. 1 D.Lgs, 546/1992, sono perentori ne possono essere aggirati mediante l’utilizzo dei poteri residui attribuiti ex art. del citato Decreto legislativo.

Pertanto, il Collegio, ha ordinato l’estromissione del fascicolo delle memorie prodotta dalla Riscossione Sicilia spa e della documentazione di asserita notifica delle cartelle di pagamento richiamate negli estratti di ruolo.

 

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PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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