Opposizione pignoramento esattoriale innanzi al giudice tributario – Avv. Maria Luisa Votano

Posted By contribuenteweb on Mar 20, 2020 |


In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli am. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.(Sez. UU, Sentenza n. 13913 del 05/06/2017 Rv. 644556 – 01).

Infatti, in materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti) Sez. U – ,Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018 (Rv. 649625 — 01; Sez. 5 , Sentenza n. 31090 del 28/11/2019 (Rv. 656085 – 01).

A statuirlo è la CTP di Reggio Calabria con sentenza nr. 1094/2020 con la quale ha accolto il ricorso di una Srl – patrocinata dall’Avv. Maria Luisa Votano – promosso in riassunzione, per crediti di natura erariale, annullando la somma di euro 322 mila euro portata dai ruoli sottesi all’atto impugnato.

MARIA LUISA VOTANO
AVVOCATO

Foro di REGGIO CALABRIA

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