Opposizione 615 cpc : interesse ad agire obbligazione contributiva portata da estratto di ruolo – Avv. Maria Luisa Votano

Posted By contribuenteweb on Lug 16, 2020 |


avv. bruno maviglia

Sussiste l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc.

Interesse ad agire, concretizzato nell’opposizione al ruolo sotteso alla cartella di pagamento sussiste per l’accertamento della prescrizione, ed è anche avvalorato ancora dalla resistenza in giudizio degli Enti.

L’interesse ad agire – che deve essere presente fino al momento della decisione – può anche sopravvenire nel corso del giudizio ( in tale senso Cass.n. 12283 del 2009 ) .
Sul punto pur dandosi atto che di recente è stata emessa una serie di pronunce da parte della Corte di Cassazione che escluderebbero l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc sulla base di assenza di minaccia di atti esecutivi o comunque sussistendo buoni motivi per ritenere che l’Ente proceda allo sgravio ( in tale senso vedasi Cass –sesta sez sentt. Numeri N. 5443/19, 5444/19; 5445/ 19 , 6166/19 e 6723/19, 6887/19) tuttavia si tratta di un orientamento ancora non consolidato nel tempo e peraltro di segno contrario alle pronunce di Cass sez VI n. 10809 /17 e n. 29174/17 che invece avevano confermato l’interesse meritevole ad un accertamento della prescrizione in sede di contestazione all’estratto di ruolo .

Più di recente nella sentenza di CASS sez lav. 29294 /19 dopo essere stato ripercorso lo stratificarsi di arresti giurisprudenziali sulla questione di ammissibilità della contestazione in giudizio dell’estratto di ruolo per far valere la prescrizione formatasi dopo la notifica della cartella ( o dell’avviso di addebito ), ha concluso che la contestazione da parte dell’Inps costituiva la condizione di interesse ad agire .

Allo stato anche in ragione proprio del fatto che in questa sede da parte dell’ente impositore – a prescindere se l’azione sia stata preceduta o meno dalla richiesta di sgravio – è mancata ogni attività di sgravio in sede di autotutela ( circostanza che appare richiamata dalla Suprema Corte come escludente l’interesse ad agire ) , appare più corretto ritenere sussistere l’interesse ad agire per l’accertamento sulla obbligazione contributiva .”

Tribunale Reggio Calabria – Sezione Lavoro- sentenza n. 647 del 14-07-2020

MARIA LUISA VOTANO
AVVOCATO

Foro di REGGIO CALABRIA

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