Onere probatorio notifica cartella a mezzo PEC – Dott. Commercialista Pietro Cocchiara

Posted By contribuenteweb on Lug 21, 2020 |


NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ESEGUITA A MEZZO PEC: INIDONEITÀ DELLA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELLE EMAIL DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INVIATA AL CONTRIBUENTE

A fronte dell’appello interposto dalla Riscossione Sicilia spa avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, n. 1426/01/18, pronunciata il 27/06/2018 e dep. 04/07/2018, che ha accolto il ricorso formulato dal contribuente, con riferimento alla doglianza avanzata sulla nullità e/o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, stante  l’assenza di alcuna valenza giuridica delle relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna, sprovvista di firma digitale e priva dell’attestazione di conformità all’originale, ovvero, per avere i giudici di primae curae ritenuta non provata la notifica della presupposta cartella di pagamento, per l’inidoneità della prodotta riproduzione fotografica della mail di posta elettronica, non risultando in alcun modo dimostrato che l’atto impugnato possegga tutti i requisiti previsti dagli artt. 20 e 40 del D.lgs 82/200, (codice dell’Amministrazione digitale) modificato attraverso il D.lgs 217 del 2017, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sentenza n. 3675, resa il giorno 25/05/2020 e depositata il 09/07/2020 ha statuito quanto appresso.

In primis, con riguardo all’eccepita inammissibilità del gravame avverso l’atto di pignoramento presso terzi, che secondo l’assunto della Riscossione Sicilia, sarebbe escluso dalla giurisdizione del giudice tributario, i giudici di secondo grado, hanno stabilito che, in materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria. (Cfr. Cass. Sez. 5, sent 114841 dell’11/05/2018, SS.UU 13193 del 05/06/2017, e Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018). I giudici del gravame hanno rimarcato che in materia di riscossione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. recuperatorie, con le con le quali l’opponente intenda contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente della riscossione di agire “in executivis” per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa e invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.lgs 546/1992 ( Cfr. Cass. SS.UU Ord. n. 7822 del 14/04/2020 e Sez. 6 -3 Ord. n. 11900 del 07.05.2019).

Relativamente al secondo motivo di ricorso, il Collegio nel condividere in toto la motivazione del giudice di prime curae, osserva che anche in questa fase dl giudizio l’appellante Riscossione Sicilia, nulla ha prodotto a supporto della pretesa notificata e, dunque nessuna idonea documentazione comprovante tale avvenuta notifica della impugnata cartella di pagamento.

 

PIETRO COCCHIARA
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.   AGRIGENTO

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