Omesso esame memoria difensiva contribuente : accertamento nullo – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 16, 2018 |


L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione impugnando la sentenza della CTR Abruzzo che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRES e IRAP per l’anno 2005 in relazione al mancato esame, da parte dell’ufficio, in sede endoprocedimentale, della memoria difensiva tempestivamente depositata dalla contribuente nel termine di cui all’art. 12 comma 7 Legge 212/2000.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia prospetta la violazione dell’art. 12 comma 7 Legge 212/2000, in relazione alla ritenuta assenza di un obbligo di prendere in considerazione le deduzioni difensive del contribuente che la CTR aveva omesso di considerare, giungendo così all’erronea conclusione di annullare l’accertamento.

Il motivo, ammissibile in rito, è infondato.

Nel caso di specie la CTR ha preso atto che l’amministrazione fiscale, benché notiziata delle difese esposte dalla parte contribuente nel rispetto del termine dilatorio, non le ha esaminate in ragione dell’imminente scadenza del termine.

E’ dunque palese, nel caso di specie, la ritenuta violazione del contraddittorio che, in definitiva, si desume dal tentativo dell’ufficio di aggirare siffatto obbligo rilevando l’imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa.

Ragione, quest’ultima, che, com’è noto, nemmeno costituisce idoneo motivo d’urgenza per giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio.

Cassazione Civile ordinanza n. 29487 del 15-11-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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