Notificazione : effetti della variazione anagrafica indirizzo – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 7, 2019 |


Il contribuente-persona fisica non deve comunicare la variazione anagrafica all’ufficio tributario .

Dal combinato disposto degli articoli 58 comma 2 primo periodo

  • le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte

e 60 comma 3, primo periodo, DPR n. 600 del 1973

  • le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica

discende che, agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell’indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato – a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica – ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all’ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all’art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse.

Dunque, l’onere del contribuente è quello della iscrizione anagrafica della variazione o modificazione dell’indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina, e nella specie detto onere risulta assolto.

Inoltre, nel luogo in cui è stata eseguita la notifica dell’avviso di accertamento non vi era abitazione, ufficio o azienda della contribuente, la quale aveva conservato il domicilio fiscale nel Comune di _____, e variato unicamente l’indirizzo della propria abitazione, nell’ambito dello stesso comune, donde il dovere dell’Ufficio di effettuare la notificazione nel nuovo indirizzo anagraficamente iscritto, a decorrere dal 25/1/2008, essendo trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni dalla variazione anagrafica costituita dall’intervenuto cambio di domicilio, cosa che nella specie non risulta avvenuta.

Cassazione Civile ordinanza n. 52 del 3/01/2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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