Notifica eseguita da Nexive : rilevabile d’ufficio l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 15, 2019 |


In via preliminare, appare dirimente il rilievo, che si solleva d’ufficio, d’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica, in quanto effettuata a mezzo di servizio postale privato e non attraverso il concessionario esclusivo del servizio postale per la notifica degli atti impositivi e giudiziari, cioè, Poste italiane SpA.

Infatti, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4 c° 1 lettera a) DLGS 261/1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali .

Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

La Legge 124/2017 ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 DLGS 261/1999 e tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della Legge 890/1982 nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada.

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva possa essere riconosciuta a detta abrogazione.

Inoltre, bisogna evidenziare che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) , debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica.

Nel caso di specie, l’appello risulta notificato dalla Nexive Spa, e non dal concessionario esclusivo per la notifica degli atti giudiziari.

Pertanto, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

CTR Roma sentenza n. 7 del 7/01/2019

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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