La rateazione non interrompe la prescrizione-Dott. Giuseppe Edoardo Toto

Posted By contribuenteweb on Mag 27, 2020 |


La Commissione tributaria regionale di Palermo con sentenza n. 2967 del 2020 ha annullato una intimazione di pagamento di circa 20.000 euro, emessa dalla Riscossione Sicilia Spa, facendo applicazione di importanti principi sanciti dalla Suprema Corte.

1-Inammissibilità della costituzione in giudizio per violazione dell’art. 77 c.p.c. – Mancato deposito della procura speciale notarile:

“il Collegio ritiene di accogliere, in via pregiudiziale ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 5925 del 28.2.2019 e Sez. 1, ord. n. 6996 dell’11.3.2019), l’eccezione di inammissibilità e/o inesistenza della costituzione in giudizio dello Agente della riscossione stante la mancata produzione in giudizio della procura notarile di attribuzione dei poteri di nomina dei difensori esterni al dr. Gaetano Romano, quale direttore generale f.f. anche a seguito dell’eccezione posta ritualmente da parte appellante.”

2-La richiesta di rateazione non è sinonimo di acquiescenza del debito e non interrompe la prescrizione:

“in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), lo effetto di precludere ogni contestazione in ordine allo “an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non passa considerarsi estinto il rapporto tributario (cfr. Cass. Sez. 5 , sent. n. 3347 dell’8.2.2017). Pertanto, la presentazione del rateizzo presso l’Agenzia della Riscossione, come nella specie, non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione.”

3-Nullità delle notifiche delle cartelle prodromiche effettuate da agenzia privata:

“per come rilevabile dalla stessa produzione documentale versata in atti ed in assenza di controdeduzioni di parte appellata, in tema di notifiche a mezzo posta, il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/ CE, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie almeno fino all’entrata in vigore della L. n.124 del 4 agosto 2017 a condizione, però, per le agenzie private del rilascio da Parte dell’Autorità AGCOM delle effettive autorizzazioni (Sent. Cass. n. 23887/2017)…. Conseguentemente, poiché tale nullità, operando di diritto e non suscettibile di convalescenza, atteso che, come nella specie, difetta la qualità di organo abilitato ad agire nel soggetto operante la notifica, il Collegio ritiene prescritti i tutti i crediti di cui alla impugnata intimazione di pagamento. Del resto l’appellata Riscossione nulla ha provato ex adverso sottraendosi, pertanto, al proprio onere della prova. Il venir meno a tale onere comporta, tra l’altro, la conseguente nullità degli atti successivi posti in essere dall’ente esattore (cfr. Corte Cass. sent. n.5077 del 28.2.2017).

GIUSEPPE EDOARDO TOTO
DOTTORE COMMERCIALISTA

O.D.C.E.C.  AGRIGENTO

contribuenteweb@gmail.com