La chiamata in causa dell’ente titolare del credito è consentita solo se la stessa risulta: effettiva, necessaria e concreta – Tributarista Francesco Ricciardi

Posted By contribuenteweb on Giu 15, 2018 |


La chiamata in causa dell’ente titolare del credito è consentita solo se la stessa risulta: effettiva, necessaria e concreta .

Magistrale ed esilarante sentenza emessa dalla CTP di Foggia, n. 746/18 del 12 giugno 2018, in cui l’attento Collegio di Merito, sezione IV, analizzando il pretestuoso comportamento processuale, dell’Agente della Riscossione, circa la chiamata in causa dell’Ente titolare del credito, attraverso istanza contenuta nell’atto di costituzione in giudizio, ha avuto modo di interpretare tale situazione precisando che: “deve tuttavia ritenersi che nella specie non vi sia neppur necessità di autorizzare la chiamata dell’Ente, pur ritualmente richiesta dal Concessionario” in forza della disposizione contenuta nell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, norma di diritto sostanziale. (Ndr)

Tuttavia, precisa il Collegio che: “ in particolare, se legittimato passivo è l’Ente impositore, deve ritenersi che l’interesse alla chiamata da parte del Concessionario, ai fini di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, possa avere rilievo effettivo nella sola eventualità nella quale la partecipazione dell’Ente medesimo al giudizio sia funzionale alla esclusione della responsabilità del Concessionario stesso, nell’ambito del rapporto esistente tra quest’ultimo e l’Ente titolare del credito (ad esempio per il caso della tardiva trasmissione del ruolo, che sia imputabile all’Ente), e ciò affinché la decisione possa essere emessa nei confronti di entrambi i soggetti partecipi del rapporto (Ente impositore/Concessionario).

E’ in questo senso che deve essere letto l’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, che non può comunque essere letto a prescindere dalla effettiva, necessaria e concreta verifica dell’interesse alla chiamata in causa in capo al Concessionario.

Consegue da tanto che debba rigettarsi la richiesta di chiamata in causa, e debba accogliersi la domanda…

 

FRANCESCO RICCIARDI
Tributarista

O.D.C.E.C.  FOGGIA

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