Il solo estratto di ruolo prodotto in giudizio d’appello dall’agente della riscossione non è prova della notifica delle cartelle.
A confermarlo la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, numero 494/2019 che ha rigettato il gravame promosso dall’agente avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso promosso nei confronti di persona fisica dall’Avv. Maria Luisa Votano in merito all’azione di accertamento negativo su ruoli previdenziali.
Nella specie, in sede di gravame, l’organo giudicante ha stabilito che:
“ L’estratto di ruolo ha valore probatorio della natura del credito iscritto a ruolo ma in quanto tale – rispetto alla date di notifica delle cartelle indicate nel ruolo, tenuto conto della radicale contestazione del fatto stesso della notifica ad opera del contribuente ( così come avvenuto nella presente concreta fattispecie) – può solo costituire il presupposto per l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice nel richiedere alla società concessionaria incaricata della riscossione la produzione della documentazione (postale o con altro mezzo idoneo) relativa alla notifica delle cartelle .
Ebbene nella presente controversia parte appellante non ha ottemperato all’ordinanza di questa Corte con la quale la stessa parte appellante era stata invitata a produrre la documentazione idonea a dimostrare l’effettiva notifica delle cartelle per cui è causa”.
Ed ancora, “la vexata quaestio sulla presunta durata decennale concerne la diversa ipotesi della cartella notificata e non opposta nel termine di 40 giorni , allorchè sia dedotta la prescrizione maturata dalla stessa notifica della cartella non è stata interrotta né dalla notifica delle cartelle ( non comprovata da Equitalia , cui istituzionalmente è demandata la medesima notifica), né da atti successivi “.