L’ estratto di ruolo non è idoneo a provare l’ avvenuta notifica della cartella – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Set 5, 2018 |


Il ricorso è fondato.

L’Agente della riscossione per provare che la cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata è stata notificata al contribuente si è limitato a depositare l’Estratto di Ruolo, senza esibire la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento della raccomandata (in caso di notifica tramite il servizio postale) relativa alla cartella sottesa.

Grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’intimazione contestata.

Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale.

In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.

Pertanto, essendo nella specie mancata la prova della notificazione della cartella di pagamento, ne discende che la conseguenziale intimazione di pagamento è priva di titolo e va dichiarata nulla.

La mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Costituzione).

Pertanto, la mancata dimostrazione della notifica della cartella esattoriale determina la nullità dell’intimazione di pagamento contestata.

La legittimazione passiva spetta all’Ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto Ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il Giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Commissione Tributaria Provinciale Lecce senrenza n. 2578 del 08-08-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

contribuenteweb@gmail.com