La Commissione Tributaria Regionale della Toscana conferma che il procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario si perfeziona solo con il rispetto di tutta la scansione procedimentale , incluso l’invio e la ricezione della seconda raccomandata ( C.A.D.) , e tale principio si applica anche alle notifiche eseguite prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012.
Parte appellante ( difesa dal Dott. Giulio BARTOLI ) ottiene quindi la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento della cartella esattoriale opposta.
CTR Toscana sentenza n. 559/01/2020 del 3-08-2020