Irreperibilità destinatario : è nulla la notifica senza prova effettiva spedizione avviso da parte dell’Ufficio postale – Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Feb 26, 2019 |


Qualora la notifica di un atto tributario avvenga ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con la procedura di c.d. irreperibilità relativa, deve essere data prova dell’invio della suddetta raccomandata al destinatario; in assenza di idonea produzione documentale – gravante sul resistente – la notifica è nulla e dunque priva di effetti giuridici.

Il compimento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso.

Tale principio va tuttavia completato dall’affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado – evidentemente – di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.

Cassazione Civile ordinanza n° 1699 del 22 gennaio 2019

 

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ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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