La cartella di pagamento è stata notificata l’ 11.6.2009, mentre l’intimazione di pagamento è stata notificata il 2.1.2015 e, cioè, oltre cinque anni dopo.
Il ricorso va accolto integralmente in quanto i giudici della Corte di Cassazione a sezioni unite, con la recente sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione ( Agenzia delle Entrate, lnps, Comuni, etc ) si prescrivono nel termine ” breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Di fatto, la sentenza ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare efficacia di giudicato.
Per tale ragione, l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale … con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (decennale).
Commissione Tributaria provinciale Catania sentenza n. 7018 dell’ 11-06-2018