NULLA L’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA MANCATA INDICAZIONE DEI SERVIZI RESI (AGGI ), PER MANCATA INDICAZIONE DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI APPLICATI E PER MANCATO DETTAGLIO DEI RELATIVI COSTI (DI RISCOSSIONE) SOSTENUTI.
L’impossibilità di poter individuare esattamente le modalità di calcolo e applicazione degli interessi richiesti viola il diritto del contribuente di verificare la correttezza del dato (Cfr., Cass. 34603 n. 17765 del 2018).
Nel caso esaminato dalla decisione della S.C. l’atto, globale calcolo così come quello qui in scrutinio, “conteneva solo la cifra degli stessi, senza l’indicazione del procedimento di e delle aliquote prese a base delle singole annualità”.
Lo stesso dicasi per l’aggio di volta in volta applicato, oltre che per le “spese di notifica ed esecutive”.
La società di riscossione. sul punto nulla ha dedotto né ha dato prova, come era suo onere, dei costi sostenuti. Ha molto genericamente indicato, nell’intimazione di pagamento, solo gli importi senza fornire alcuna prova della loro natura e della loro entità.
L’intimazione de qua va allora annullata nella parte in cui richiede il pagamento degli interessi di mora e delle spese di riscossione, di quelle di notifica ed esecutive e dell’aggio in relazione alla TARSU per gli anni dal 2004 al 2008 compreso e dl 2010.
Commissione Tributaria Provinciale Reggio Calabria sentenza n. 2141 del 15-07-2020