Intimazione pagamento: è nulla in assenza prova notifica atti prodromici.

Posted By contribuenteweb on Giu 7, 2018 |


Intimazione pagamento: è nulla in assenza prova notifica atti prodromici.

Preliminarmente va osservato che con l’atto di appello tanto l’Agenzia delle Entrate che Riscossione Sicilia nulla dicono o provano per contrastare la parte della sentenza appellata in merito alla omessa notifica degli atti prodromici ( avviso di accertamento e cartella esattoriale).

Per cui si è formato il giudicato interno circa l’eccezione di mancata notifica dell’avviso di accertamento e della conseguente cartella esattoriale, entrambi atti prodromici dell’impugnata Intimazione di pagamento.

La mancata notifica degli atti prodromici rende illegittima l’Intimazione di pagamento.

La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore del Contribuente deve ritenersi validamente formulata pur mancando l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese.

Commissione Tributaria Regionale Sicilia sentenza n. 2197 del 29-05-2018