Intimazione nulla in assenza allegazione cartelle, indicazione tributi, modalità calcolo interessi.

Posted By contribuenteweb on Giu 6, 2018 |


CTP Milano : Intimazione di pagamento nulla in assenza allegazione cartelle, indicazione tributi, modalità calcolo interessi.

Le doglianze del contribuente vengono accolte in toto in quanto, gli atti tributari devono essere chiari e permettere al contribuente di comprendere attraverso la ricostruzione dell’iter logico giuridico le ragioni della pretesa.

Gli atti di intimazione impugnati sono carenti di tali elementi in quanto non si capisce il tributo in esame, manca l’indicazione dell’organo innanzi al quale proporre ricorso, l’ammontare degli interessi e le modalità di calcolo degli stessi.

La motivazione dell’atto è obbligatoria e nella fattispecie del tutto carente poiché non è dato capire di che tributi trattasi e neppure il tasso di interesse applicato.

Inoltre non sono stati allegati gli atti a cui le intimazioni fanno riferimento in palese violazione dell’articolo 7 dello Statuto del Contribuente . Va osservato che se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Qualora venga impugnata l’ intimazione di pagamento , non allegare la cartella esattoriale, equivale a non permettere al contribuente di accertare con certezza di cosa si tratti. Inoltre le intimazioni di pagamento impugnate sono prive dei nominativi dei funzionari responsabili del ruolo.

Per tali ragioni il ricorso viene accolto ed annullate le intimazioni di pagamento impugnate.

Commissione Tributaria Provinciale Milano sentenza n. 7161 del 29-12-2017