Intimazione di pagamento NULLA senza allegazione cartelle.

Posted By contribuenteweb on Mag 22, 2018 |


Intimazione di pagamento NULLA senza allegazione cartelle ivi indicate.

L’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente testualmente recita: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della Legge 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama“.

Tale norma rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato ex art. 24 Costituzione.

Pertanto l’intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità.

Il principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della Legge 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall’agente della riscossione.

Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l’avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa del contribuente. Anche l’indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all’interno dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico a cui si fa riferimento.

Altra questione che a parere di Questa Commissione consolida e ribadisce la nullità dell’atto di intimazione, è quella inerente la mancata indicazione nello stesso della modalità di calcolo degli aggi e degli interessi. Infatti,  gli interessi indicati sull’atto di pagamento devono essere “motivati” , sia in ordine al tasso applicato sia in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo degli interessi stessi. In mancanza dovrà ritenersi la nullità dell’atto stante il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa del contribuente.

Commissione Tributaria Regionale Bologna sentenza n. 788 del 23-02-2017