Interessi non dovuti qualora l’ Intimazione di pagamento non indichi le modalità di calcolo.

Posted By contribuenteweb on Mag 8, 2018 |


Non sono dovuti gli interessi qualora l’Agente della Riscossione non indichi , nell’intimazione di pagamento, le modalità di calcolo .

Fondato è il secondo motivo con il quale la contribuente lamenta la nullità delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.

Le cartelle esattoriali (così come le intimazioni di pagamento) devono considerarsi nulle almeno nella parte qua, relativa, cioè, agli interessi, se non contengono l’indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia, omettano di indicare, in modo dettagliato, come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità.

Non competono, al contribuente, indagini per ricostruire l’operato dell’Ufficio e decifrare un computo degli interessi criptico e non comprensibile.

L’ obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservata ai soli avvisi di accertamento , anche alla cartella di pagamento devono ritenersi, comunque, applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo.

Ora, nel caso in esame, l’atto impugnato (le intimazioni di pagamento) non ha, in alcun modo, esplicitato il conteggio degli interessi, posti a ruolo, con aliquote, periodo e tassi applicati. Tale omissione comporta, pertanto, l’illegittimità dell’atto riscossivo, almeno, relativamente alla parte indicativa degli interessi.

In definitiva, l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente agli interessi.

Commissione Tributaria Regionale Lazio sentenza n. 4982 del 21-08-2017

 

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