Ingiunzione Fiscale TARSU : è nulla senza prova notifica prodromico avviso accertamento.

Posted By contribuenteweb on Mag 28, 2018 |


Ingiunzione Fiscale TARSU : è nulla senza prova notifica prodromico avviso accertamento.

Il Comune impositore non ha provato, come era suo onere, di aver notificato l’avviso di accertamento in base al quale è stata emessa l’ Ingiunzione Fiscale oggetto del presente giudizio.

Circa l’ asserita precedente notifica di un’intimazione di pagamento per il medesimo credito per cui è Ingiunzione qui opposta, il Collegio espone come l’ Ente impositore ha prodotto un avviso di ricevimento relativo all’ingiunzione Tarsu n. _______ senza produrre in giudizio né copia della predetta ingiunzione, né altra documentazione idonea a dimostrare la causale dell’ingiunzione. Se da un lato la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che allorché si contesta unicamente la mancata notifica della cartella esattoriale non sussiste a carico del concessionario l’onere di produrre copia integrale della cartella, dall’altro l’agente della riscossione non può esimersi dal produrre documentazione idonea a dimostrare che l’ingiunzione notificata faceva riferimento alla TARSU dell’anno 2004 piuttosto che a quella dovuta per altra annualità.

La mancata prova della notifica dell’atto presupposto, ossia dell’avviso di accertamento, comporta la nullità dell’ Ingiunzione impugnata.

Peraltro, a norma dell’art. 19 DLGS 546/1992 potendo la Contribuente addurre motivi d’impugnazione relativi anche al suddetto atto presupposto , risulta fondata anche l’eccezione di decadenza sollevata con il ricorso, atteso che l’imposta concerne l’anno 2004, per cui sono ormai decorsi i termini previsti dalla legge fino alla prima rituale notifica alla Contribuente, che è quella relativa all’ Ingiunzione Fiscale impugnata nel presente giudizio.

Commissione Tributaria Provinciale Benevento sentenza n. 234 del 6-03-2017