Ingiunzione fiscale emessa da avvocato su incarico Comune – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Gen 28, 2020 |


L’ ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell’ articolo 2 Regio Decreto 639/1910 ai fini della riscossione del tributo non è un atto processuale, né può farsi rientrare fra gli atti processuali tipici previsti dal codice procedura civile e, pertanto, non può essere posta in essere con il mezzo della procura “ad litem” ex articolo 83 codice procedura civile.

Essa ha natura di atto amministrativo complesso che adempie alle funzioni del titolo esecutivo stragiudiziale ed a quelle del precetto.

Ne consegue che l’atto di ingiunzione sottoscritto da soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione in forza di procura “ad litem” è nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto.

CTR Toscana sentenza n. 107 del 23/01/2020

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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