Inesistente la notifica della cartella se priva della data di avvenuta consegna al contribuente – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Dic 12, 2018 |


La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall’ art. 19 comma 3 DLGS 546/1992 , di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Nella fattispecie il contribuente ha chiamato in giudizio l’Agenzia delle Entrate e quest’ultima, invece di chiamare in giudizio il concessionario, ha eccepito la propria carenza di legittimazione atteso che il contribuente contestava la regolarità della notifica della cartella di pagamento.

Il giudizio, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, si è regolarmente instaurato e doveva essere presa in esame la doglianza sollevata dal ricorrente circa la regolarità della notifica della cartella.

Nel giudizio di appello si è costituito il concessionario senza formulare alcuna doglianza relativamente alla mancata partecipazione al primo grado di giudizio ed ha prodotto la cartella notificata alla moglie del contribuente. Si sostiene dall’appellante che la notifica non sia conforme alla previsione di cui all’ art. 148 codice procedura civile ed in particolare che non sia stata indicata la data della notifica sulla copia rilasciata al contribuente.

E’ principio consolidato che la mancata indicazione, nella copia notificata della cartella esattoriale, della data di consegna dell’atto al destinatario comporta una nullità insanabile della notifica, che l’eventuale opposizione tardiva non è idonea a rimuovere, senza alcun onere del notificato di dedurre l’esistenza di un pregiudizio.

Nel caso in esame deve accogliersi il ricorso, riformare la sentenza di primo grado e dichiarare la nullità della cartella opposta.

Commissione Tributaria Regionale Sicilia sentenza n. 5109 del 19-11-2018

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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