In assenza di prova della delega è nullo l’accertamento firmato dal Capo Area Agenzia entrate – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Feb 22, 2019 |


L’ Agenzia delle Entrate deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 42 DPR 600/1973 e 53 DLGS 546/1992, per avere la C.T.R. ritenuto la nullità degli atti impugnati per difetto di sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, nonostante che gli atti fossero stati sottoscritti dal Capo dell’Area accertamento dell’Agenzia delle Entrate, funzionario della carriera direttiva ufficialmente preposto a quell’ufficio.

La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema d’imposte sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma degli articoli 42 DPR 600/1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere.

Nella specie, essendo stata oggetto di contestazione la sussistenza di delega al funzionario che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento, gravava sull’Agenzia delle Entrate l’onere di provare la sussistenza di tale delega; non avendo l’Agenzia delle Entrate adempiuto tale onere, esattamente la C.T.R. ha ritenuto la nullità degli avvisi impugnati.

Cassazione civile ordinanza n. 5083 del 21/02/2019

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BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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