Impugnazione Intimazione pagamento contributi INPS : se eccepita omessa notifica cartella ed intervenuta prescrizione, l’azione va qualificata come Opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc e non 617 cpc – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Nov 9, 2018 |


La società ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento per omesso versamento di contributi INPS.

La Corte di secondo grado, qualificava la controversia, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc , e di conseguenza dichiarava inammissibile l’opposizione medesima, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di pagamento.

Va preliminarmente osservato, come il “thema decidendum” all’attenzione del Collegio consista nello stabilire, se la Corte territoriale abbia applicato correttamente l’art. 617 cpc, qualificando la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, quale opposizione agli atti esecutivi.

In effetti, dall’esame del contenuto della pronuncia di secondo grado, emerge come la Corte territoriale, nel qualificare la “causa petendi” del giudizio di primo grado non abbia tenuto conto del fatto che in sede di opposizione, la società ricorrente aveva denunciato l’omessa notifica della cartella esattoriale, adempimento quest’ultimo che costituisce presupposto indefettibile rispetto all’intimazione di pagamento.

Peraltro nessuna prova di tale avvenuto adempimento era stata acquisita nel relativo giudizio di merito.

Il Collegio ritiene che nella fattispecie si verta nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc , avendo, infatti, la domanda introduttiva del giudizio, ad oggetto, la deduzione di fatti estintivi della formazione del titolo (eccezione relativa alla prescrizione quinquennale del credito per omissione contributiva a norma dell’art. 3, nono e decimo comma Legge 335/1995), e non di irregolarità nel procedimento di notifica dello stesso.

Cassazione civile ordinanza n. 28583 del 08-11-2018

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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