Il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.
Per cui il concessionario, se la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario, ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario .
Tale principio, peraltro, deriva dalla lettera della legge, secondo cui l’esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 39 DLGS 112/1999, norma che prevede:
« Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.»
Ne consegue che CTR è incorsa in errore nel confermare la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti del solo concessionario laddove, invece, avrebbe dovuto riformare la sentenza e decidere la causa nel merito.
Cassazione Civile sentenza n. 10669 del 17/04/2019