Illegittima la costituzione dell’ ADER per il tramite del procuratore delegato – Tributarista Francesco Ricciardi

Posted By contribuenteweb on Set 19, 2018 |


ILLEGITTIMA LA COSTITUZIONE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL TRAMITE DEL PROCURATORE DELEGATO – PRINCIPIO DI DIRITTO.

La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, con una magistrale sentenza resa dalla prima sezione in data 2 luglio 2018, e depositata in segreteria in data 24 luglio 2018, affrontando la questione circa la illegittimità dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, di resistere nei giudizi tributari, per il tramite degli avvocati del libero foro ha ritenuto: “condividendo sul punto l’orientamento già seguito altre CTP ( v. ad esempio sentenza CTP Napoli n. 1105 del 23 giugno 2017CTP Varese n. 310/2017 , CTR Toscana n. 1783/2017) , che tale eccezione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale, fosse fondata.”

La vicenda trova scaturigine dalla presentazione rituale del ricorso tributario a cura di un contribuente ( difeso dalle dott.sse Debora Bianchi e Giusy Barretta ) , il quale impugnava l’intimazione di pagamento del 13 Gennaio 2017 pervenuta al contribuente a mezzo pec allegando in primis la illegittimità della stessa intimazione per irregolarità della sua notifica, ma principalmente sostenendo di non avere mai ricevuto alcuna delle cartelle in essa riportate e in ogni caso eccependo la intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.

Nel giudizio la convenuta resistente Agenzia Riscossione Ferrara Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. si costituiva a mezzo di procuratore del libero foro avv.to G. di Ravenna.

Con memoria ritualmente e tempestivamente depositata nei termini di legge, la parte ricorrente eccepiva la nullità della costituzione in giudizio della controparte, facendo presente che, a seguito della modifica degli artt. 11 e 12 del Dlgs 546 del 1992 ad opera del Dlgs 156 del 2015 – Equitalia, divenuta ora ente Pubblico Economico rinominata “Agenzia delle Entrate Riscossione”, doveva costituirsi in giudizio direttamente ed essere assistita “tecnicamente” da propri funzionari, non potendo più avvalersi di legali che siano esterni alla propria struttura organizzativa.

Difatti, l’espressione utilizzata dal legislatore (“sta in giudizio”) non pare consentire spazio ad una discrezionalità e indica invero un obbligo, senza alternative, per l’ex Equitalia, di farsi rappresentare e difendere in giudizio da propri funzionari; ne deriva che non è valida la rappresentanza in giudizio a mezzo di un legale esterno. La norma di cui l’art. 12 del citato Dlgs 546 del 1992 riguarda un istituto affatto diverso , ovvero la difesa tecnica ovvero la scelta di tattiche ed argomenti difensivi : la Riscossione può solamente farsi difendere ( e non rappresentare) in giudizio.

La costituzione irrituale, secondo i Giudici della CTP di Ferrara, “non può godere della possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 1 c.p.c. ( applicabile al processo tributario per effetto del generale rinvio operato dall’art. 1 comma 2 del Dlgs 546 del 1992 ) : il raggiungimento dello scopo, che sarebbe costituito dalla regolare instaurazione del rapporto processuale , è impedito dalla stessa regola del nuovo art. 11 laddove impone alla Riscossione di farsi rappresentare da funzionari interni.” Tuttavia “Resta però applicabile, sempre in forza dello stesso rinvio generale, anche al processo tributario, l’art. 182 c.p.c. che consente al giudice di assegnare alle parti un termine per sanare i vizi relativi alla legittimazione processuale dei soggetti costituiti in giudizio con efficacia retroattiva.”

Raggiunto questo principio di diritto, la Commissione emette Ordinanza con cui concede alla resistente Agente della riscossione, giorni 30 per regolarizzare il proprio scritto difensivo.

All’udienza fissata: << si costituiva , per la Agenzia Entrate Riscossione, il dott. B. nella sua qualità di procuratore speciale della Agenzia in forza di procura speciale notarile che allegava ; la procura notarile speciale era rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Agenzia delle Entrate Riscossione a favore del B., responsabile del contenzioso regionale Emilia Romagna, cui erano conferiti amplissimi poteri di firma, di rappresentanza –anche processuale, nelle attività “ di competenza della Direzione Regionale di appartenenza”>>.

La Commissione Tributaria, vista la Costituzione della resistente, articolando con un ragionamento tecnico-giuridico, pienamente condiviso da chi scrive ritenne che: “Come già rammentato la norma attualmente in vigore impone alla Agenzia ,ex Equitalia, di costituirsi in giudizio a mezzo di un proprio funzionario e le vieta di munirsi di un procuratore, sia esso generale o speciale. La esistenza di una procura, in forza della quale il dominus ( Agenzia ) conferisce un potere di disporre ad un procurator, presuppone ovviamente un lato preciso fra i due soggetti : il procurator agisce in nome e per conto del dominus per effetto della procura e non già in quanto ,eventualmente, appartenente alla struttura del dominus “.

Inoltre, la Commissione, ritenne di chiarire, circa la procura speciale allegata dal Procuratore dell’Agente della Riscossione che: “Peraltro quella che la resistente si ostina a definire procura speciale è tutt’altro che speciale : è speciale la procura relativa ad un singolo affare e non a generici affari. Nel caso de quo il B. è assegnatario di amplissimi poteri e in riferimento a tutte le attività “ di competenza della Direzione Regionale di appartenenza “ ( evidentemente la Emilia Romagna).”

Nemmeno può dirsi in ogni caso che il B. è di fatto un funzionario della Agenzia di Ferrara, giacché egli appartiene a diversa struttura ovvero alla Direzione regionale del contenzioso, almeno a quanto si legge dalla comparsa di costituzione.

Solo ad colorandum si deve dare conto che all’udienza per la Agenzia della riscossione, ha presenziato F.F., munito di delega scritta di un altro soggetto, L.L., a sua volta procuratore speciale del Presidente del Comitato di Gestione della Agenzia delle Entrate Riscossione in forza di procura “speciale” che conferiva a tale L. ed altri 5 funzionari i più ampi poteri in riferimento alle attività di competenza dell’area territoriale di appartenenza: “ebbene in udienza ha presenziato un delegatario di un procuratore diverso da quello che si è costituito, pure erroneamente , in giudizio.”

La costituzione quindi è del tutto irrituale ritiene la CTP di Ferrara, e l’ Agenzia deve ritenersi non validamente rappresentata in processo con la conseguenza che, in nessun modo sono valutabili ed utilizzabili i documenti della stessa prodotti (con la quale l’ Agenzia avrebbe inteso provare la corretta notifica delle cartelle).

A fronte della mancata prova della notifica delle cartelle alla Commissione Tributaria Provinciale non restava che accogliere il ricorso del contribuente.

Commissione Tributaria Provinciale Ferrara sentenza n. 195 del 24-07-2018

 

FRANCESCO RICCIARDI
Tributarista

O.D.C.E.C.  FOGGIA

contribuenteweb@gmail.com