Il mancato deposito busta contenente atto impugnato non determina l’inammissibilità del ricorso tributario – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Apr 13, 2019 |


La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso della società contribuente , ritenendo ostativo al suo esame il mancato deposito della busta contenente l’atto impugnato, stante l’impossibilità di verificare la tempestiva proposizione del ricorso giudiziario.

La sentenza veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che condivideva la affermazione secondo cui la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell’atto impugnato, con la data di notifica, costituisse causa di inammissibilità del ricorso giudiziario.

Avverso la sentenza di secondo grado la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, con assorbimento del secondo.

In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dall’articolo 22 comma 1 DLGS 546/1992 , non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, sicché l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 del citato art. 22 DLGS 546/1992.

D’altro canto, la ricorrente ha dedotto che l’atto impugnato risultava pacificamente emesso in data 27/8/2010, e che considerato il periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale , ratione temporis di 46 giorni, applicabile anche al processo tributario, nonché la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo (cadendo il 14/11/2010 di domenica) ex articolo 155 c.p.c., la notifica dell’originario ricorso della contribuente in data 15/11/2010, come da protocollo del Comune, era da ritenersi senz’altro tempestiva, anche in mancanza della relativa busta recante il timbro postale (prodotta solo nel giudizio di appello alla udienza di discussione).

Cassazione Civile Ordinanza n. 10152 del 11/04/2019

 

** DLGS 546/1992 Articolo 22 Costituzione in giudizio del ricorrente

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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