Il fermo amministrativo è nullo se non è proporzionato al valore del debito tributario-Tributarista Antonio Colella

Posted By contribuenteweb on Feb 3, 2019 |


Il fermo amministrativo è nullo se non è proporzionato al valore del debito tributario.

La CTP di Nuoro dichiarava in parte il difetto di giurisdizione in relazione alle poste azionate di natura non tributaria e in parte accoglieva il ricorso proposto dal contribuente avverso un fermo amministrativo scaturente da 13 cartelle di pagamento.

Accoglieva , in parte qua, le doglianze del contribuente ed annullava il fermo amministrativo.

Avverso tale pronuncia propone appello Equitalia sostenendo che gli atti presupposti sarebbero stati correttamente notificati ed il fermo legittimamente disposto .

Il Collegio ritiene che gli argomenti dell’appellante in ordine alla notificazione delle cartelle siano parzialmente fondati.Ciò però non è sufficiente, ritiene il Collegio, per validare l’imposizione del fermo amministrativo. Infatti, a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione, gli importi complessivi portati dalle cartelle “tributarie” non assommano ad un importo sufficiente per giustificare il fermo dell’autovettura del contribuente.

La misura cautelare infatti deve essere proporzionata al valore del debito tributario, anche alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza sul punto, e non pare a questo Collegio che il residuo debito erariale sia di importo tale da giustificare la privazione del diritto di proprietà sul bene del contribuente.

Il fermo impugnato pertanto merita annullamento.

CTR Sardegna sentenza n. 36 del 22/01/2018

 

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ANTONIO COLELLA
TRIBUTARISTA

CASERTA / NAPOLI

 

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