Il disconoscimento della fotocopia obbliga l’Agente della Riscossione a depositare l’originale – Avv. Bruno Maviglia

Posted By contribuenteweb on Ott 17, 2018 |


Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

In primo luogo va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale sostiene che il ricorso sia tardivo poiché il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell’impugnata iscrizione ipotecaria non al momento della visura , ma il ___ 2015 ( notifica preavviso iscrizione ipoteca ) ed il ____ 2017 ( notifica comunicazione avvenuta iscrizione ipoteca ).

In realtà AdeR non ha fornito prova dell’avvenuta valida notifica di tali comunicazioni.

Infatti, per quanto concerne il preavviso di iscrizione ipotecaria il ricorrente, con memoria illustrativa ha provveduto al disconoscimento delle semplici fotocopie depositate dall’Agente della Riscossione. A tale disconoscimento non ha fatto seguito la produzione degli originali da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione , con la conseguenza che alle fotocopie disconosciute non può essere riconosciuto alcun valore probatorio.

Mentre, per quanto concerne la comunicazione di avvenuta iscrizione ipoteca , sussiste effettivamente la difformità denunciata dal ricorrente tra il numero di atto da notificare ed il numero del medesimo atto riportato nel referto di notifica.

Circa il merito, non può che essere dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria ( limitatamente alle pretese creditorie di natura tributaria ) alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite ( sentenza n. 19667/2014 ) che hanno ritenuto la necessità della notifica al Contribuente del preavviso iscrizione ipotecaria.

Commissione Tributaria Provinciale Bologna sentenza n. 827 del 08-10-2018

 

BRUNO MAVIGLIA
Avvocato

Foro di LECCE

 

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